Rinuncia agevolata alle liti tributarie: sono inclusi gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una pretesa tributaria qualificata
Restano fuori dal perimetro della rinuncia agevolata, invece, le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi

Nuove indicazioni sulla cosiddetta ‘rinuncia agevolata’ alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Con una circolare ad hoc, difatti, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla misura prevista dall’ultima ‘Legge di Bilancio’ come alternativa alla ‘definizione agevolata’ delle liti pendenti. In particolare, vengono approfonditi il campo di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l’abbattimento delle sanzioni ad un diciottesimo. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una pretesa tributaria qualificata. La circolare sottolinea che la rinuncia agevolata si applica in alternativa alla definizione agevolata: lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima ‘Legge di Bilancio’, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. Viene precisato inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite. La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi. Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento - entro venti giorni dall’accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 - delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. (Circolare del 26 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate)