Rimborso IVA: necessario provare la piena operatività dell’attività commerciale

Dalla direttiva comunitaria si evince chiaramente che si considera soggetto passivo d’imposta chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati

Rimborso IVA: necessario provare la piena operatività dell’attività commerciale

Per l'ottenimento del rimborso IVA l'elemento costituente il presupposto preliminare ed indefettibile che il contribuente deve provare consiste nella piena effettività ed operatività di un'attività commerciale dotata di apprezzabile abitualità da attestarsi antecedentemente alle operazioni delle quali si chiede il rimborso. Questo il paletto fissato dai giudici, anche, anzi soprattutto, alla luce della direttiva comunitaria da cui si evince chiaramente che si considera soggetto passivo d’imposta chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati. Le attività economiche cui fare riferimento sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. I giudici precisano poi che si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. (Sentenza del 20 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo)  

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