Rifiuta ripetutamente di svolgere lavoro straordinario: legittimo il licenziamento del dipendente
Per i giudici la condotta del lavoratore va letta come notevole inadempimento degli obblighi rivenienti dal rapporto di lavoro

Legittimo il licenziamento fondato dall’azienda sulla contestazione con cui si è addebitata al lavoratore la mancata effettuazione del lavoro straordinario in un periodo lungo quasi tre settimane e in spregio alla direttiva aziendale con cui era stato stabilito l’aumento dell’orario di lavoro per ragioni produttive. I giudici ribadiscono, innanzitutto, la possibilità per la parte datoriale di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della cosiddetta quota esente, e ciò senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali e con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Nel caso specifico, poi, i giudici ritengono la accertata condotta del lavoratore non sussumibile nelle ipotesi sanzionate dal contratto collettivo con misura conservativa, poiché tali ipotesi si connotano per il carattere episodico ed isolato della manifestazione di insubordinazione mentre nella vicenda oggetto del processo si è in presenza di un prolungato e sistematico contegno del dipendente, improntato ad assenza di spirito collaborativo, a pervicace violazione di un obbligo imposto da direttiva aziendale conformemente alle previsioni del contratto collettivo ed a plateale noncuranza degli interessi dell’impresa datrice di lavoro. Tirando le somme, la condotta del dipendente va letta come notevole inadempimento degli obblighi rivenienti dal rapporto di lavoro. (Ordinanza 10623 del 20 aprile 2023 della Cassazione)