Regime pensionistico favorevole per il personale militare non applicabile agli agenti di Polizia penitenziaria

Respinti i dubbi sollevati dalla Corte dei Conti sulla minore quota retributiva prevista per il personale della Polizia penitenziaria

Regime pensionistico favorevole per il personale militare non applicabile agli agenti di Polizia penitenziaria

Riconosciuta la legittimità della norma che sancisce, in sostanza, l’esclusione degli agenti di Polizia penitenziaria dal più favorevole regime pensionistico previsto per il personale militare. Questo il paletto fissato dai giudici della Corte Costituzionale, chiamati a prendere in esame i dubbi sollevati dalla Corte dei Conti ritrovatasi a pronunciarsi sul ricorso presentato da un ex appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria che era in pensione dal 2018 e che chiedeva il ricalcolo della parte retributiva del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione dell’aliquota del 44 per cento prevista per il personale a ordinamento militare. Dalla Corte dei Conti avevano sollevato dubbi sulla disposizione che prevede che per il calcolo della quota retributiva della pensione del personale a ordinamento civile, quale è quello appartenente alla Polizia penitenziaria, trovi applicazione la meno favorevole aliquota del 35 per cento. Secondo la Corte dei Conti, difatti, tale assetto normativo può comportare, in pratica, un’ingiustificata disparità di trattamento pensionistico sia rispetto alle forze di polizia a ordinamento militare (Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri), sia rispetto al personale del Corpo dei Vigili del fuoco e di quello forestale. Per i giudici della Corte Costituzionale, però, i dubbi della Corte dei Conti sono privi di fondamento. I magistrati osservano, innanzitutto, che nel 2021 il legislatore ha introdotto una disposizione che ha esteso al personale delle forze di polizia a ordinamento civile (e quindi anche a quello della Polizia penitenziaria), in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il cosiddetto ‘sistema misto’. Tuttavia, tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, non si applica retroattivamente, e ciò significa che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022. I giudici aggiungono che, sebbene nel corso degli anni non siano mancati interventi normativi volti ad allineare la disciplina applicabile a tutto il personale appartenente al comparto sicurezza, ciò non è tuttavia sufficiente per sostenere l’esistenza nel nostro ordinamento di un generale principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza, persistendo al contrario una strutturale diversità tra i rispettivi status, diversità che giustifica differenti soluzioni sul piano normativo e che è all’origine della dicotomia nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare. (Sentenza 33 del 28 febbraio 2023 della Corte Costituzionale)

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