Rapporto familiare e composizione ristretta del gruppo sociale rendono legittimo l’accertamento poggiato sui dati dei conti correnti

Rilevante anche l’assenza di prova di attività economiche svolte dai soggetti intestatari dei conti e idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati

Rapporto familiare e composizione ristretta del gruppo sociale rendono legittimo l’accertamento poggiato sui dati dei conti correnti

Lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica. Di conseguenza, in assenza di prova di attività economiche svolte dai soggetti intestatari dei conti e idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame un avviso di accertamento - per Iva, Irpef ed Irap - fondato sui dati relativi alla movimentazione bancaria di un conto corrente. Nel caso specifico, la pur corposa documentazione depositata dal contribuente non appare sufficiente, secondo i giudici, a contrastare la presunzione operata dal Fisco, poiché la mera indicazione della provenienza e della destinazione delle somme contestate non consente di fornire una prova analitica che gli elementi desumibili dalle richiamate movimentazioni bancarie siano privi di rilevanza fiscale. A maggior ragione, poi, quando, come in questo caso, oltre alla produzione documentale, vi è il dato relativo alla dichiarazione di reddito del contribuente che, pressoché pari a zero, non consente di giustificare una movimentazione bancaria così elevata. (Sentenza dell’8 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)  

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