Prove dei concorsi pubblici: chiarimenti sul giudizio valutativo
Nel caso specifico preso in esame i giudici hanno reputato non legittimo, sulla base di un controllo estrinseco, l’esercizio del potere valutativo della prova di diritto civile di una candidata, nell’ambito del concorso in magistratura ordinaria, per il fatto di aver assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia, astrattamente idonei, peraltro, ad essere valorizzati, in senso positivo, in termini di punteggio, ma non già a fondare, in negativo, un giudizio di insufficienza

Nel giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, l’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo, sul piano sintomatico, di un potere di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico e, dunque, sindacabile nella sede giurisdizionale amministrativa. Nel caso specifico preso in esame i giudici hanno reputato non legittimo, sulla base di un controllo estrinseco, l’esercizio del potere valutativo della prova di diritto civile di una candidata, nell’ambito del concorso in magistratura ordinaria, per il fatto di aver assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia, astrattamente idonei, peraltro, ad essere valorizzati, in senso positivo, in termini di punteggio, ma non già a fondare, in negativo, un giudizio di insufficienza. I giudici aggiungono, poi, che ai fini dell’adeguatezza della motivazione, nei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, è sufficiente l'attribuzione del voto numerico, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici. Proprio con riferimento al concorso in magistratura, la normativa stabilisce che il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula ‘non idoneo’, la quale disposizione, per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Impossibile, quindi, pretendere che la commissione sia tenuta ad esplicitare le ragioni dell'inidoneità conseguita dal singolo candidato ed a specificare a quale parte del tema il giudizio negativo sia addebitabile. (Sentenza 6216 del 23 giugno 2023 del Consiglio di Stato)