Prova della notificazione della cartella esattoriale: basta presentare la relata
In sostanza, la relata dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto

Per la prova della notificazione della cartella esattoriale è sufficiente produrre la relata. Questo il paletto fissato dai giudici tributari, i quali precisano che al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale è sì sufficiente la produzione della relata ma solo se compilata secondo l’apposito modello ministeriale. In sostanza, la relata dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto. Ragionando in questa ottica, poi, l’agente della riscossione può, altresì, provare l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento per il tramite del servizio postale depositando le copie degli estratti di ruolo e la copia delle relate di notifica, senza che, precisano i giudici, abbia l’onere di depositarne né l’originale né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della cartella o della sua notifica. Laddove venga ritualmente operato dall’obbligato il disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali, il giudice non può limitarsi a negare l’efficacia probatoria delle copie prodotte ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva. (Sentenza del 23 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado della Puglia)