Privilegio generale sui mobili: necessaria ma non sufficiente l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane
La non rilevanza ex se dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane deve essere intesa come non sufficienza, piuttosto che come non necessità, ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano

In tema di privilegio generale sui mobili, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cosiddetto privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto di requisiti sostanziali. Questo il principio fissato dai giudici, i quali aggiungono che la non rilevanza ex se dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane deve essere intesa come non sufficienza, piuttosto che come non necessità, ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano, e ciò non solo con riguardo alla normativa attualmente in vigore, ma anche rispetto alla normativa previgente, poiché anche prima della riforma del 2012 la verifica dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana era aspetto distinto ed autonomo rispetto all’elemento dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e la conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, imposte a fini di pubblicità nei rapporti tra privati, specie commerciali. (Ordinanza 2892 del 31 gennaio 2023 della Cassazione)