Prestazione per l’associato in cambio di un corrispettivo: legittimo parlare di impresa commerciale
Impossibile includere la prestazione nel novero delle finalità istituzionali dell’associazione

Alla luce di quanto stabilito dalla normativa relativa all’istituzione e alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscono esercizio d'impresa commerciale anche le cessioni o le prestazioni effettuate dalle associazioni nei confronti dei soci o associati in presenza di corrispettivi specifici o supplementari richiesti agli stessi. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali osservano, nel caso specifico, che la cessione di beni e la prestazione di servizi,, nell'ambito delle strutture associative riferibili all'esercizio di un bar, non possono farsi rientrare tra le finalità istituzionali di un'associazione culturale, assistenziale o sportiva, anche in considerazione del fatto che, presso l’associazione, la Guardia di Finanza ha accertato l'inesistenza dei requisiti oggettivi per considerare l'attività ricreativa. Legittima, poi, nell'ambito dell'istituto dell'obbligazione solidale, la scelta insindacabile del creditore di potersi soddisfare nei confronti di uno dei debitori, ovvero il Presidente dell'associazione, destinatario dell'atto impugnato. (Sentenza del 5 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata)