Possibile evitare il pagamento se vi è la specifica denuncia delle superfici esenti

In materia di TARSU, il contribuente, per fruire delle esenzioni previste dalla normativa, deve presentare specifica denuncia delle superfici esenti onde delimitare le aree ove si producono rifiuti speciali ed al fine di consentire al Comune di controllare la sussistenza delle condizioni di riduzione del tributo, nonché esibire i formulari e i moduli

Possibile evitare il pagamento se vi è la specifica denuncia delle superfici esenti

Già nel regolamento tipo, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze e ripreso nei regolamenti comunali, per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (poi sostituita dalla TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014), è espressamente indicato che per fruire dell'esclusione, i soggetti devono: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice del ‘Catalogo europeo dei rifiuti’; comunicare entro il 30 del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Trattasi di un iter ben definito, e non di oneri facoltativi, che, precisano i giudici, ha l'obiettivo di portare a conoscenza dell'ente le superfici escluse dal tributo, nonché quello di verificare che lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga conformemente alla normativa. Appare quindi evidente che l'assolvimento delle suddette prescrizioni sia indispensabile per escludere dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali ed il mancato rispetto di quelle stesse prescrizioni comporta inevitabilmente la decadenza dal beneficio. (Sentenza del 24 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche)

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