Poco produttivo rispetto ai colleghi: legittimo il licenziamento
Evidente la gravità dell’addebito mosso da una banca al proprio dipendente, accusato di aver fatto visita a un modestissimo numero di clienti e di aver reso una prestazione lavorativa insufficiente

Legittimo il licenziamento per scarso rendimento del dipendente della banca reo di avere fatto visita a un modestissimo numero di clienti e di filiali, a fronte della media tenuta dai colleghi. I giudici ribadiscono che nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, cui spetta l'onere della prova, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa dell’insuccesso derivi da colpevole negligente Inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione. Proprio ragionando in questa ottica, è evidente la gravità dell’addebito mosso dalla banca al proprio dipendente, accusato di aver fatto visita a un modestissimo numero di clienti e di aver reso una prestazione lavorativa insufficiente nel primo trimestre del 2016 - prestazione limitata all'acquisizione di un solo cliente - e di avere reso una prestazione lavorativa insufficiente per l'esiguità dei clienti e delle filiali visitati tra il novembre 2015 e l'aprile 2016, con l’aggiunta, poi, di avere effettuato nel primo trimestre del 2016 complessivamente sedici visite tra clienti e filiali, rispetto alle centoventi dei colleghi. Tali dati, posti a confronto con i dati - enormemente superiori - di produzione dei colleghi consentono di concludere per l'effettività e la gravità dello scarso rendimento del lavoratore, chiosano i giudici. (Ordinanza 9453 del 6 aprile 2023 della Cassazione)