Orario di lavoro: possibili deroghe per determinate categorie

Necessario però che vi sia uno scopo legittimo e che le misure siano ragionevoli oltre che basate su elementi concreti

Orario di lavoro: possibili deroghe per determinate categorie

A fronte di quanto previsto dal diritto comunitario, è ipotizzabile, almeno in linea generale, un’applicazione differenziata della normativa sull’orario di lavoro per determinate categorie e sempre in presenza di uno scopo legittimo, e a condizione, inoltre, che le misure di deroga siano ragionevoli oltre che basate su elementi concreti. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente alcuni vigili del fuoco bulgari che hanno, in sostanza, un incremento retributivo per aver svolto lavoro notturno per otto ore nell’arco di una stessa giornata, andando così a superare il limite legale pari a sette ore al giorno. A questa istanza si è opposto, in qualità di datore di lavoro, il Ministero dell’Interno della Bulgaria, eccependo l’esistenza di un regime speciale per il settore pubblico che prevede la possibilità di fissare in otto ore e non in ore il limite del lavoro notturno. Possibile, alla luce di quanto sostenuto dal Ministero dell’Interno bulgaro, catalogare tale disparità di trattamento tra i dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato come una violazione del diritto comunitario in materia di orario di lavoro? I giudici hanno chiarito, in premessa, che le regole dettate a livello europeo sul fronte dell’orario di lavoro si applicano a tutti i settori di attività e che, salvo per alcune esclusioni espressamente previste, non è possibile limitarne l’applicazione lasciando fuori un intero settore come quello pubblico. Di conseguenza, lo Stato, in qualità di datore di lavoro, può prevedere un’applicazione differenziata della normativa comunitaria in materia di orario di lavoro, però solo per ragioni eccezionali e nei confronti di dipendenti chiamati a svolgere un determinato compito o al verificarsi di eventi improvvisi. Ciò significa che è possibile prevedere una diversa durata del lavoro notturno tra dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, a condizione che tale differenziazione – operata all’esito di una comparazione delle concrete situazioni lavorative – sia fondata su un criterio obiettivo e ragionevole e persegua un legittimo scopo. Tirando le somme, le diversità di trattamento, per essere legittime, non devono essere legate a categorie astratte e non devono coinvolgere in modo automatico tutto il settore pubblico. (Sentenza del 4 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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