Ondate di calore: maggiori tutele per i lavoratori

L’esposizione eccessiva allo stress termico può comportare l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità

Ondate di calore: maggiori tutele per i lavoratori

Maggiori tutele dei lavoratori a fronte dei rischi legati alle ondate di calore di questa estate. Questo il messaggio dell’‘Ispettorato nazionale del lavoro’. Alla luce delle particolari condizioni climatiche in atto, l’‘Ispettorato nazionale del lavoro’ ha richiamato l’attenzione sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori, finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio. In particolare, l’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporti l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio, come, ad esempio, edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare. Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e del suo aggravamento, da considerare nelle attuazione delle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro, le mansioni, la tipologia di attività in caso di intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l’ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale, oltre alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere). Dall’‘Ispettorato’ chiariscono che resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate - cioè superiori a 35 gradi - registrate dai bollettini meteo o percepite in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con la causale ‘eventi meteo’. A questo proposito bisogna tener presente che nella domanda di ‘cassa integrazione’, e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la ‘cassa integrazione’ è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. Dall’‘Ispettorato’ aggiungono però che è possibile per gli ispettori territoriali procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, nei casi in cui si appuri una carenza della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste, e che, coerentemente, la ripresa delle lavorazioni interessate dovrà essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare o ridurre il rischio. (Nota del 13 luglio 2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

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