Omissione contributiva: presupposto solo in caso di licenziamento nullo o inefficace

In questi due casi, difatti, il rapporto di lavoro non si è mai interrotto

Omissione contributiva: presupposto solo in caso di licenziamento nullo o inefficace

Il presupposto dell’omissione contributiva si ha rispetto al solo licenziamento nullo o inefficace, poiché in tal caso il rapporto di lavoro non si è mai interrotto. Nel caso di licenziamento annullato, invece, il relativo provvedimento giudiziario rappresenta il titolo che ricostituisce, seppure ex tunc in forza di una fictio iuris, un rapporto che, fino alla presa di posizione dei giudici, era stato risolto. Difatti, fino al tempo della sentenza, proprio perché era mancato il rapporto di lavoro, non vi era obbligo di contribuzione, il quale riprende dal momento della sentenza e include il montante dei contributi arretrati non pagati dal tempo del licenziamento a quello della sentenza. Proprio a quest’ultima ipotesi è assimilabile il caso di ricostituzione del rapporto ex tunc per nuovo accordo delle parti. In ambedue le ipotesi, infatti, il licenziamento intimato non è nullo, e quindi ha estinto il rapporto di lavoro. È solo in forza di un fatto costitutivo nuovo (sentenza o accordo delle parti) che il rapporto viene ricostituito con retrodatazione dei suoi effetti. In ambedue i casi, fino alla ricostituzione ex tunc, l’obbligo di pagare i contributi tempo per tempo non vi è, proprio perché, prima della ricostituzione, più non sussisteva il rapporto lavorativo. (Ordinanza 14478 del 26 maggio 2023 della Cassazione)

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