Omesso versamento dell’IVA: l’inesigibilità dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione non salva la società

Per i giudici è impossibile legittimare la condotta tenuta dalla società collegandola a una temporanea difficoltà finanziaria

Omesso versamento dell’IVA: l’inesigibilità dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione non salva la società

Impossibile ritenere giustificabile, anche solo in parte, l’omesso versamento dell’IVA da parte della società che ha provato a spiegare tale ‘dimenticanza’ con una temporanea difficoltà finanziaria dovuta, da un lato, alla inesigibilità immediata di crediti vantati verso la pubblica amministrazione, e, dall’altro, alla impossibilità di ricorrere ulteriormente alle anticipazioni bancarie. Legittima, secondo i giudici, la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato, per il recupero di IVA dichiarata e parzialmente non versata. Illogico, difatti, catalogare la temporanea difficoltà finanziaria lamentata dalla società come causa di forza maggiore tale da liberarla da eventuali responsabilità. Su questo punto i giudici precisano che per parlare di causa di forza maggiore si sarebbe dovuto accertare che la mancanza di liquidità era, da un lato, ascrivibile a situazioni anormali e comunque estranee alla sfera di controllo della società contribuente, e, dall’altro, che questa aveva comunque adottato ogni più opportuna cautela atta ad evitare conseguenze negative per l’erario. (Ordinanza 36532 del 14 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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