Obbligo motivazionale assolto con presupposti di fatto e motivazioni di diritto

Se sia i presupposti di fatto che le motivazioni di diritto a sostegno dell'accertamento sono sufficientemente completi, l'obbligo motivazionale è assolto

Obbligo motivazionale assolto con presupposti di fatto e motivazioni di diritto

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo a quattro avvisi di accertamento catastale con i quali l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato la rendita di altrettante unità immobiliari, a seguito di presentazione di documentazione per accatastamento di nuove costruzioni, ossia nuovi edifici realizzati da una società in ampliamento del proprio stabilimento industriale. Nel caso specifico, osservano i giudici, l'individuazione dell'immobile è precisa e completa e l'atto si inserisce in una procedura partecipata nel cui ambito la società è già a conoscenza di tutti i riferimenti tecnici. Anche per le ragioni di diritto risulta esplicitata l'indicazione sia delle norme di legge applicate che del criterio di stima adottato. L'eccezione di illegittimità dell'avviso, in base all'assunto che la stima non risulta condotta conformemente ai criteri estimativi di legge, è fondata. Difatti, il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) prevede che la stima della rendita catastale avvenga in base a diversi criteri prestabiliti. E una circolare del 2012 dell'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente dettagliato le indicazioni per le unità immobiliari da censire nelle categorie ‘D’ ed ‘E’ in applicazione dei criteri anzidetti. E detto provvedimento regolamentare ha assunto, tra l'altro, rango normativo, nelle more della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Nella fattispecie l'ufficio non ha utilizzato nessuno dei criteri previsti dalle norme di riferimento, basandosi invece sul criterio della comparazione dei costi di costruzione non previsto legislativamente e, peraltro, impiegato in maniera ibrida, determinando il costo di costruzione mediante comparazione con altri capannoni, senza tener conto delle possibili differenze di costo di costruzione fra le varie unità immobiliari del medesimo complesso industriale in ragione della tipologia di fabbricato, dei materiali e delle tecnologie impiegate. (Sentenza del 16 agosto 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria)  

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