Nullo il licenziamento se la comunicazione da parte dell’azienda arriva dopo che il lavoratore ha già scoperto di essere stato messo alla porta

In sostanza, il licenziamento irrogato per iscritto solo a seguito dell’impugnativa da parte del dipendente non può che ritenersi nullo in quanto intimato oralmente

Nullo il licenziamento se la comunicazione da parte dell’azienda arriva dopo che il lavoratore ha già scoperto di essere stato messo alla porta

Nullo il licenziamento se di esso il lavoratore si è reso conto solo grazie al proprio ‘cassetto previdenziale’, provvedendo poi a impugnarlo, mentre solo in una fase successiva gli è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del datore di lavoro. Per i giudici è legittimo parlare di licenziamento ufficializzato per iscritto tardivamente. Prima di quella comunicazione nero su bianco, difatti, il provvedimento espulsivo era stato non reso noto ufficialmente al lavoratore. A questo proposito i giudici osservano i dettagli della vicenda e rilevano che il lavoratore era stato posto in cassa integrazione a zero ore e a un certo punto, preoccupato per la mancata ricezione, da qualche mese, sia dei cedolini che dello stipendio che, infine, del trattamento di ‘CIG’, aveva effettuato un accesso al proprio ‘cassetto previdenziale’, così venendo a conoscenza di essere stato licenziato. Ovviamente il lavoratore decise di impugnare il licenziamento e solo allora l’azienda provvide a comunicargli ufficialmente l’interruzione del rapporto. Tale comunicazione va ritenuta tardiva, secondo i giudici, anche perché la mancata comunicazione di qualsivoglia informazione al lavoratore, una volta terminato il periodo di cassa integrazione, non può essere letta come una risoluzione consensuale del contratto, così come sostenuto, in questa vicenda, dalla società datrice di lavoro. Di conseguenza, il licenziamento irrogato per iscritto solo a seguito dell’impugnativa del dipendente non può che ritenersi nullo, in quanto intimato oralmente. Ciò comporta, ovviamente, la reintegra del lavoratore nel posto occupato sino alla data del recesso. (Sentenza del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Castrovillari)

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