Niente estinzione delle ferie annuali retribuite non usufruite dal lavoratore

Censurata dai giudici una legge tedesca. Ma il principio fissato vale ovviamente per tutti i Paesi dell’Unione Europea: inaccettabile una normativa che prevede l’estinzione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro

Niente estinzione delle ferie annuali retribuite non usufruite dal lavoratore

La direttiva comunitaria concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro osta, anche alla luce della ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea, ad una normativa nazionale che prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite, maturate da un lavoratore per lo svolgimento del suo lavoro nell’ambito di un regime di prepensionamento progressivo, si estingua, alla fine dell’anno di riferimento per le ferie o in una data successiva, qualora il lavoratore si sia trovato nell’impossibilità di fruire di tali ferie prima della fase di dispensa dal lavoro a causa di malattia, anche nel caso in cui non si tratti di un’assenza di lunga durata. Censurata, nello specifico, dai giudici comunitari una legge tedesca. Ma il principio fissato vale ovviamente per tutti i Paesi dell’Unione Europea: inaccettabile una normativa che prevede l’estinzione delle ferie non potute godere alla cessazione del rapporto di lavoro.

In sostanza, la legge tedesca stabilisce che le ferie, in caso di mancata fruizione nell’anno di riferimento, vanno godute nei primi tre mesi dell’anno successivo. A sollevare obiezioni è stato un lavoratore a cui, in base a tale legge, era stata negata l’indennità sostitutiva delle ferie per i giorni di cui non aveva potuto godere, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, a causa di malattia e poi per un’aspettativa di accompagnamento alla pensione. (Sentenza del 27 aprile 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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