Niente esenzione dal pagamento dell’IMU se l’immobile è affidato a soggetti terzi
Irrilevante, quindi, il riferimento allo svolgimento di attività culturali, assistenziali e ricreative nell’immobile

L'esenzione dal pagamento dell’‘IMU’ postula la contemporanea sussistenza sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia di quello oggettivo in forza del quale l'attività deve essere svolta direttamente nell'immobile e deve rientrare tra quelle previste dal dettato normativo. In particolare, Il requisito soggettivo è precisato dalla norma nel senso che l'agevolazione spetta agli enti pubblici e privati diversi dalle società, e quello oggettivo consiste nella utilizzazione diretta dell'immobile per le finalità previste dalla specifica normativa. Conseguentemente, l’esenzione dal pagamento dell’‘IMU’ non è applicabile ad una ‘s.r.l.’ che non utilizzi direttamente l'immobile, avendolo locato a soggetti terzi. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, i quali hanno riconosciuto legittimità all’avviso di accertamento in materia di ‘IMU’ emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di un immobile destinato sì allo svolgimento di attività culturali, assistenziali e ricreative ma realizzate da un’associazione non riconosciuta e socia quasi in via esclusiva della società. (Sentenza del 20 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)