Niente contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino: dubbi legittimi ma palla al Parlamento

I giudici riconoscono l’inadeguatezza dell’attuale normativa sul contraddittorio endoprocedimentale, ma precisano che è necessario un intervento di sistema che spetta unicamente al legislatore

Niente contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino: dubbi legittimi ma palla al Parlamento

Legittimi i dubbi sul passaggio dello ‘Statuto dei diritti del contribuente’ in cui non si prevede il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino posti in essere dall’Agenzia delle Entrate. Però, a fronte della inadeguatezza dell’attuale normativa sul contraddittorio endoprocedimentale, è necessario un intervento di sistema che spetta unicamente al legislatore, mentre nulla possono i giudici. Ciò perché, tenuto conto della pluralità delle soluzioni possibili in ordine all’individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell’atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme, è solo il Parlamento che, con un tempestivo intervento normativo, può colmare la lacuna , garantendo l’estensione del contraddittorio nei procedimenti di imposizione tributaria. Questa la presa di posizione dei giudici sulla possibilità che il sistema tributario sia caratterizzato da un’ingiustificata disparità di trattamento tra le cosiddette verifiche precedute da accessi in loco, che si svolgono nei locali dei contribuenti, e le cosiddette verifiche a tavolino, che si svolgono, invece, presso gli uffici dell’amministrazione, con i dati di cui quest’ultima ha la disponibilità. (Sentenza 47 del 21 marzo 2023 della Corte Costituzionale)  

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