Niente benefici all’associazione che punta sulla mera dichiarazione della finalità sportiva contenuta nello statuto

Decisivo, osservano i giudici, il riferimento alla mancanza dei requisiti formali e alla presenza di irregolarità formali e sostanziali

Niente benefici all’associazione che punta sulla mera dichiarazione della finalità sportiva contenuta nello statuto

Se mancano i requisiti formali previsti dalla normativa e se le irregolarità formali e sostanziali sono plurime e tali da non consentire alcuna verifica della effettiva natura dell’associazione, non possono essere allora riconosciuti i benefici previsti dalla legge del 1991 con cui sono state stabilite precise disposizioni tributarie relative alle associazioni dilettantistiche. Su questo punto i giudici sottolineano che non basta la mera dichiarazione della finalità sportiva contenuta nello statuto dell’associazione per farne una associazione sportiva dilettantistica. Inoltre, i requisiti stabiliti a livello normativo debbono essere non solo formali (in quanto meramente presenti nello Statuto) ma anche sostanziali, ed offrire certezza che la costituzione di un ente in associazione sportiva dilettantistica non sia di fatto finalizzata solo all’elusione fiscale. Di conseguenza, la contabilità deve essere trasparente e ricostruibile, così da consentire la verifica dell’origine di tutte le entrate e la destinazione delle uscite. In particolare, poi, precisano i giudici, la previsione che la quota associativa può essere ceduta a terzi o rivalutata si pone in contrasto con la previsione dell’assenza di un fine di lucro. (Sentenza del 19 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche)

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