Minimo retributivo imponibile: principio applicabile anche alle società cooperative
Questa ottica si applica anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal contratto di categoria

Il principio del cosiddetto minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale. E anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal contratto di categoria, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al cosiddetto minimale contributivo, e non ai minori importi concretamente erogati. Di conseguenza, la delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi non rientra nelle leggi, nei regolamenti e nei contratti collettivi che individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale. (Ordinanza 10960 del 26 aprile 2023 della Cassazione)