Licenziamento illegittimo e azienda fallita: le ultime mensilità retributive oggetto dell’intervento del ‘Fondo di garanzia’ dell’INPS possono essere ricomprese nell’indennità risarcitoria

Non decisivo, precisano i giudici, il fatto che sia mancato lo svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore di lavoro

Licenziamento illegittimo e azienda fallita: le ultime mensilità retributive oggetto dell’intervento del ‘Fondo di garanzia’ dell’INPS possono essere ricomprese nell’indennità risarcitoria

A fronte di un licenziamento dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all’apertura del fallimento del datore, fallimento intervenuto medio tempore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell’INPS vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale de jure del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore. Respinte le obiezioni proposte dall’istituto previdenziale, che, quale gestore del fondo di garanzia, è tenuto pagare al lavoratore in epigrafe le ultime tre mensilità retributive del rapporto di lavoro, e su questo fronte, poiché il lavoratore era stato licenziato con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria rimasta inottemperata per fallimento del datore di lavoro, correttamente, precisano i giudici, si è fatto riferimento quali ultime tre mensilità alle somme incluse nelle indennità risarcitorie riconosciute al lavoratore. (Ordinanza 8253 del 24 marzo 2023 della Cassazione)

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