Libera professione anche per gli psicologi militari
Censurata la norma che riconosce ai soli medici militari, e non anche agli psicologici militari, la possibilità di beneficiare della deroga al generale principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione

Possibile la libera professione anche per gli psicologi militari. Questo il ‘via libera’ arrivato dalla Corte Costituzionale. Nell’ambito di un procedimento ove si dibatteva della legittimità del diniego ad alcuni psicologi militari dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione, il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi sulla legittimità di una norma del ‘Codice dell’ordinamento militare’ che riconosce ai soli medici militari, e non anche agli psicologi militari, la possibilità di beneficiare della deroga al generale principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione. Per i giudici della Consulta è palese l’illegittimità della norma presa in esame, poiché entrambi i professionisti – sia medici militari che psicologi militari – erogano prestazioni finalizzate alla cura della salute del paziente e rientrano nell’unitaria categoria del personale militare abilitato all’esercizio della professione sanitaria, e quindi essi vanno equiparati sotto il profilo della facoltà di svolgere la libera professione. E ciò a prescindere, viene chiarito, dall’eventuale diversità di ruoli e di progressione di carriera, che può riscontrarsi nell’ambito dei rispettivi corpi sanitari di appartenenza. (Sentenza 98 del 18 maggio 2023 della Corte Costituzionale)