Legittimo l’invio del comunicato sindacale tramite l’e-mail aziendale
I giudici ritengono evidente la mancanza di pregiudizio per l’azienda a seguito della condotta tenuta dal lavoratore componente della rappresentanza sindacale unitaria

Legittimo l’utilizzo della e-mail aziendale per l’invio, durante l’orario di lavoro, di una comunicazione sindacale. Cancellata, di conseguenza, la sanzione disciplinare adottata da una società nei confronti di un dipendente componente della rappresentanza sindacale unitaria. I giudici ritengono evidente la mancanza di pregiudizio per l’azienda a seguito della condotta tenuta dal lavoratore. Secondo i giudici non vi sono i presupposti per collegare l’azione compiuta dal lavoratore con un effettivo e rilevante pregiudizio per l’azienda. Ciò anche perché l’evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali deve far ritenere comprese nella nozione di spazi deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica. Analizzando, poi, l’episodio oggetto del processo, i giudici precisano che, una volta ricondotto l’invio della e-mail all’attività di proselitismo, che, del resto, non deve essere svolta in via esclusiva mediante comunicati su appositi spazi, è palese «l’insussistenza del pregiudizio alle normali attività aziendali, e ciò consente di «escludere la responsabilità disciplinare del lavoratore, a prescindere dal fatto che, nella specie, la e-mail sia stata inviata dall’ordinario account aziendale e non da quello messo a disposizione per le comunicazioni con l’azienda. (Ordinanza 7799 del 17 marzo 2023 della Cassazione)