Legittimo l’atto impositivo anche senza l’allegazione dei documenti richiamati
Fondamentale però che esso riproduca il contenuto essenziale dei documenti richiamati e consenta al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa

Di conseguenza, il contribuente non può invocare il difetto di motivazione dell'atto impositivo che lo riguarda per mancata allegazione dei documenti e degli atti probatori richiamati ogniqualvolta la motivazione appaia idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria in relazione al contenuto dell'atto richiamato. L'amministrazione è difatti sempre tenuta a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali ma non è tenuta ad includere nell'atto impositivo la notizia delle prove raccolte, essendo sufficiente che le predette informazioni siano accessibili, anche in forma riassuntiva, al contribuente. L'atto tributario che mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, la cui indicazione è idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria e a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, assolve tutti gli obblighi di motivazione della pretesa tributaria previsti dalla norma. In questi termini la motivazione per relationem realizza solo una legittima economia di scrittura che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente. (Sentenza del 26 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)