Legge di Bilancio 2023: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L’ Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle modifiche introdotte con la ‘legge di bilancio 2023’

Con una circolare ad hoc, difatti, è stato fatto il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla ‘legge di bilancio 2023’ al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15 per cento riservato alle persone fisiche titolari di ‘partita IVA’ che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ma inferiori a 85.000 euro. E viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l’intero triennio nello stesso regime. Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85.000 euro. Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti. È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita immediata dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno. In base alle novità introdotte dalla ‘legge di bilancio 2023’, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro ma comunque inferiore ai 100.000 euro, si rimane all’interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’IVA non detratta. I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre per l’IVA entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza IVA prima del suddetto incasso. (Circolare del 5 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate)