Lavoro retribuito per il pensionato in ‘quota 100’: niente restituzione all’INPS
L’istituto previdenziale non può pretendere la restituzione del trattamento pensionistico versato al pensionato durante il suo periodo di lavoro

Se il pensionato, che ha approfittato della cosiddetta ‘quota 100’, svolge anche un’attività lavorativa retribuita, l’INPS non può pretendere la restituzione del trattamento pensionistico versatogli durante il periodo in cui il pensionato ha lavorato. I giudici precisano, a fronte delle obiezioni proposte dall’istituto previdenziale, che la norma introduttiva della pensione ‘quota 100’ si limita ad affermare la non cumulabilità del trattamento pensionistico con il lavoro subordinato, senza introdurre, però, sanzioni di alcun tipo. E ciò significa, sempre secondo i giudici, che la previsione contenuta nelle circolari INPS, secondo cui in caso di violazione di detto precetto il pensionato lavoratore è tenuto a restituire l’intero importo annuale ricevuto a titolo di pensione, si traduce in una vera e propria sanzione che non può essere introdotta dall’istituto previdenziale senza alcun appoggio normativo. Per maggiore chiarezza, infine, i giudici precisano che la nozione di non cumulabilità del trattamento pensionistico con il lavoro subordinato deve interpretarsi nel senso che deve escludersi che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro. Di conseguenza, il reddito di lavoro percepito non deve essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'istituto previdenziale. Vittoria piena, quindi, per un uomo che, pensionato con ‘quota 100’ dall’aprile del 2019, si è opposto al provvedimento con cui l’INPS gli aveva chiesto la restituzione di tutto quanto percepito a titolo di pensione per aver egli prestato attività di lavoro dipendente, tramite una agenzia interinale, per due giorni nel luglio del 2019, percependo quasi 150 euro. (Sentenza del 7 marzo 2023 del Tribunale di Lucca)