Lavoro pubblico contrattualizzato e attività extra non autorizzata: la sanzione del recesso datoriale non impone in tutti i casi il licenziamento
Doverosa, invece, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento non può essere tuttavia svolto prescindendo totalmente dal disvalore del comportamento

In ambito di lavoro pubblico contrattualizzato e di sanzioni disciplinari per lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro, la sanzione del recesso datoriale non impone in tutti i casi il licenziamento del dipendente, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento non può essere tuttavia svolto prescindendo totalmente dal disvalore del comportamento espresso da quella previsione legale, in quanto tale valutazione va invece sviluppata tenendo conto dell’importanza dei valori coinvolti - gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, nel caso specifico -, quale desumibile dall’indicazione che le norme positive forniscono rispetto al comportamento perseguito. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso relativo a un dipendente dell’ INPS, con mansioni di assistente amministrativo, che ha subito l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per quindici giorni, per non avere chiesto preventivamente l’autorizzazione a svolgere l’incarico esterno, per ben due anni, di componente del Consiglio di Amministrazione di una banca di credito cooperativo. (Ordinanza 9120 del 31 marzo 2023 della Cassazione)