L’aliquota IVA può essere ridotta in base all’utilizzo effettivo dell’immobile

Ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private è possibile applicare un’aliquota IVA ridotta?

L’aliquota IVA può essere ridotta in base all’utilizzo effettivo dell’immobile

La Corte di Giustizia nella causa decisa l’11 gennaio scorso, ha dato una risposta affermativa. In concreto, si trattava di stabilire se uno Stato membro potesse escludere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta qualora l'edificio non venisse ancora utilizzato come abitazione al momento dell’esecuzione dei lavori. La direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di poter applicare l’aliquota IVA in misura ridotta nel caso di servizi resi in ambito di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, con l’esclusione dei materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio. Già in precedenza la Corte era intervenuta precisando consa dovesse intendersi per abitazione, cioè un bene immobile, o anche mobile, nonché una sua parte, destinato a essere abitato. L’aggettivo privato, poi, lo distingue dagli alloggi non privati, come ad esempio gli alberghi. Quindi, ciò che rileva è l’utilizzo effettivo dell’abitazione al momento della ristrutturazione. Da qui la statuizione della Corte di Giustizia secondo cui è legittima, dal punto di vista comunitario, la previsione normativa di uno Stato europeo che dispone l’applicazione di un’aliquota IVA in misura ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private purché l’immobile interessato sia effettivamente utilizzato come abitazione alla data di effettuazione delle operazioni. (C-433/22 dell'11 gennaio 2024)

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