L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri: la decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale conferma che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri negli aeroporti è considerata una tassa. Ciò significa che il decreto-legge 159/2007 è stato dichiarato non costituzionale in una parte che lo definiva diversamente

Secondo la Corte, anche se il legislatore affermava il contrario, l'addizionale è considerata una tassa se soddisfa determinati requisiti, come la diminuzione del denaro del contribuente, senza essere legata a uno specifico servizio in cambio di denaro e se i fondi raccolti sono utilizzati per spese pubbliche.
In un caso specifico tra l'aeroporto di Genova Spa e Alitalia in amministrazione straordinaria, la Corte di cassazione ha sollevato delle questioni sulla legittimità costituzionale dell'addizionale comunale. Secondo Alitalia, il pagamento non costituisce una tassa ma un compenso per i servizi dell'Enav. Tuttavia, la Corte ha stabilito che l'addizionale è una tassa in quanto comporta un costo per il vettore aereo, utilizzato per sostenere spese pubbliche. L'addizionale è destinata a coprire spese come la sicurezza, costi comunali e aeroportuali, la lotta alla criminalità e il sostegno previdenziale del personale aereo. Nonostante sia aumentata nel tempo da 1 euro a 6,50 euro per passeggero, la destinazione dei fondi è rimasta invariata.
In conclusione, la Corte costituzionale ha chiarito che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è considerata una tassa che serve a finanziare diverse spese pubbliche, nonostante le interpretazioni contrarie offerte dal legislatore. (Corte Cost. 9 maggio 2024 n. 80).