L’accertamento fiscale è valido anche se manca l’autorizzazione alle indagini bancarie
L’autorizzazione alle indagini bancarie ha infatti natura meramente organizzativa ed è funzionale al soddisfacimento dei principi di efficacia ed efficienza

In altre parole, l’autorizzazione alle indagini bancarie produce solo effetti interni e non inficia l’atto di accertamento del Fisco.
Nella vicenda in esame un contribuente riceveva un avviso di accertamento fondato sui risultati delle indagini bancarie condotte nei suoi confronti.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il suo ricorso, annullando l'atto. La decisione veniva confermata anche in secondo grado sul presupposto che all’avviso di accertamento non era stata allegata l’autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie, motivo che portava alla nullità insanabile dell’atto impositivo.
Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione che, accogliendo l’impugnazione, ha affermato il principio di diritto secondo cui «l’autorizzazione alle indagini bancarie esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento».
Tale inquadramento determina anche le conseguenze dell’assenza dell’autorizzazione. Infatti, la mancata allegazione dell’autorizzazione ovvero la mancata esibizione all’interessato, non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fiscale fondato su di essa (Cass. civ., sez. V, ord., 10 aprile 2024, n. 9645).