IVA e attività di intrattenimento e giochi: i comportamenti consentono di desumere il regime applicabile

L'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione del regime ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti

IVA e attività di intrattenimento e giochi: i comportamenti consentono di desumere il regime applicabile

Agli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che esercitano l'attività di intrattenimento e giochi, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione del regime ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti poiché, normativa alla mano, i comportamenti concludenti costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. Nello specifico, il comportamento concludente del contribuente deve essere desunto facendo esclusivo riferimento all'IVA, precisano i giudici, a nulla rilevando la circostanza che non sia stato tenuto un comportamento equivalente ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. E il fatto che la base imponibile dell'IVA sia la stessa dell'imposta sugli intrattenimenti non esclude, precisano i giudici, la possibilità di optare per il regime IVA ordinario. Nel caso preso in esame dai giudici si è appurato che la società non ha comunicato l'opzione per il regime ordinario ma ha dimostrato, mediante la produzione dei versamenti dell'IVA, di aver operato la detrazione analitica dell'IVA sugli acquisti con metodo ordinario. (Sentenza del 21 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)  

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