Iscrizione di ipoteca: necessaria la notifica di una comunicazione preventiva

Necessario consentire al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario

Iscrizione di ipoteca: necessaria la notifica di una comunicazione preventiva

L'iscrizione di ipoteca deve, a pena di nullità, essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. Pertanto, l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione apposta manterrà la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità. Qualora la notifica via PEC di un atto di riscossione non vada a buon fine per motivi legati alla casella di posta elettronica certificata del destinatario, l'agente della riscossione deve informare il contribuente dell'avvenuta notifica dell'atto attraverso una raccomandata informativa. Pertanto, è onere dell'agente della riscossione dimostrare in giudizio l'effettivo invio di tale raccomandata, di modo che la notifica sia invalida se non viene prodotta la ricevuta di accettazione del servizio postale (Poste Italiane o altro operatore autorizzato), costituendo questo l'unico documento atto a dare prova certa dell'effettivo invio della medesima comunicazione. Al fine di validare l'iscrizione di ipoteca, poi, l'agente della riscossione non può utilmente richiamare una comunicazione preventiva spedita al contribuente sette anni prima dell'iscrizione medesima, in quanto il lunghissimo lasso di tempo intercorso da tali notifiche determina l'impossibilità di ritenerle astrattamente idonee ad assolvere la funzione prevista dalla norma - secondo cui l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca -, non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endo-procedimentale una efficacia temporale sine die. Anche tale comunicazione deve sottostare ad un termine massimo di efficacia che, stante il silenzio del legislatore, va individuato nel tempo necessario al contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o provvedendo al pagamento del dovuto. Diventa intuitivo che, trascorso tale termine da individuarsi, per analogia, nel termine di un anno, il contribuente possa ritenere abbandonata, in buonafede, la pretesa dell'amministrazione. (Sentenza del 6 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia)  

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