Intimazione di pagamento: l’istanza per la rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito
La richiesta avanzata dal contribuente comporta però l’interruzione del decorso del termine di prescrizione

L’istanza di pagamento rateale non costituisce riconoscimento del debito da parte del contribuente ma, tuttavia, comporta l'interruzione del decorso del termine di prescrizione. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente l’istanza con cui un contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento relativa a cartella - notificata a mani proprie -per quasi 25.000 euro e riferentesi sia a tributi erariali che a contributi Inps. Il contribuente ha sostenuto la tesi della intervenuta prescrizione dei crediti rappresentati dalla cartella per decorso del termine quinquennale fra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Preso atto che il contribuente afferma che l'istanza di pagamento rateale non è riconoscimento del debito e neppure costituisce atto interruttivo della prescrizione, i giudici precisano che la prima affermazione corrisponde al vero, la seconda no. In sostanza, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto, come in questo caso, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento - tant'è che non è preclusa l'azione legale nei confronti dell'amministrazione, ad esempio per far valere la prescrizione -, nondimeno il riconoscimento del debito derivante dalla richiesta di rateizzazione comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione. (Sentenza del 3 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)