Inserimento di donne svantaggiate: indicazioni dall’INPS per l’esonero contributivo totale per le aziende

Dall’istituto previdenziale chiariscono, tra l’altro, quali sono le lavoratrici da considerare svantaggiate

Inserimento di donne svantaggiate: indicazioni dall’INPS per l’esonero contributivo totale per le aziende

Esonero contributivo totale per l’inserimento in azienda di donne svantaggiate. Su questa tematica dall’INPS arrivano alcuni rilevanti chiarimenti, soprattutto per la corretta individuazione delle categorie di donne svantaggiate. In premessa, viene ricordato che la ‘legge di bilancio 2023’ ha confermato l’esonero contributivo del 100 per cento - previsto in origine con la ‘legge di bilancio 2021’ e riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati - anche per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, con un limite massimo di importo fissato a 8.000 euro annui. Dall’istituto previdenziale chiariscono però quali sono le lavoratrici da considerare svantaggiate. Nello specifico, l’elenco include: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; d. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Ai fini del rispetto del requisito della mancanza di occupazione, occorre considerare il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro. (Circolare del 23 giugno 2023 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)  

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