Infortuni sul lavoro per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali: chiarimenti dall’INAIL sulla tutela assicurativa
Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore

Delucidazioni importanti da parte dell’INAIL in merito alla tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro occorsi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, di unità produttiva, territoriale o di sito produttivo. Nell’esercizio delle proprie funzioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti ad accedere in luoghi di lavoro diversi da quelli in cui operano normalmente in qualità di lavoratore. Consequenziali i dubbi in merito alla tutelabilità dagli infortuni occorsi in occasione dell’attività esercitata in veste di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale. Dall’INAIL ricordano, in premessa, che il ‘Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro’ definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il ‘Testo unico’ definisce poi le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne indica analiticamente le funzioni, riconoscendogli essenzialmente quelle di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori. Sono previsti specifici diritti all’informazione, alla formazione, alla partecipazione e al controllo, tutti funzionali a realizzare la partecipazione attiva al sistema di valutazione. Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore. E per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi ai rappresentanti dei lavoratori di azienda o di unità produttiva in occasione dell’esercizio delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, l’INAIL chiarisce che gli eventi lesivi sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa. In altri termini, gli infortuni accaduti in occasione dell’attività di rappresentante dei lavoratori della sicurezza sono tutelati in base ai principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento sia riferibile al cosiddetto rischio elettivo del lavoratore. E in questa ottica dall’INAIL sottolineano che la tutela apprestata ai rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza, spesso scelti tra i rappresentanti sindacali, va riconosciuta esclusivamente per la peculiarità delle funzioni svolte e non contrasta con i principi consolidati in materia di infortuni occorsi ai sindacalisti. In particolare, dall’INAIL precisano che la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, quali per esempio i componenti delle rappresentanza sindacale unitaria, che hanno diritto a fruire di permessi sindacali per lo svolgimento della loro attività. (Circolare dell’1 giugno 2023 dell’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro)