Indennità una tantum per i lavoratori autonomi delle zone alluvionate
Chiarimenti importanti dall’istituto previdenziale sulla concreta applicazione di questa misura

Dall’INPS arrivano le ‘linee guida’ relative alla indennità una tantum per i lavoratori autonomi, prevista nel cosiddetto ‘decreto legge alluvioni’, i quali si sono ritrovati con l’attività sospesa, per forza di cose, a causa delle alluvioni che a maggio hanno colpito in particolare Emilia Romagna, Marche e Toscana. Innanzitutto, viene ricordato che tra i destinatari dell’indennità una tantum sono incluse le seguenti categorie di lavoratori: collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa. L’indennità è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, la normativa prevede che l’indennità una tantum sia riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data. La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare i 3.000 euro. (Circolare dell’8 giugno 2023 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)