Indennità di congedo parentale in busta paga: l’INPS fa chiarezza
L’indennità maggiorata spetta in alternativa tra i due genitori a condizione che abbiano usufruito rispettivamente del congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022

Delucidazioni dall’‘INPS’ in merito alla corretta liquidazione in ‘busta paga’ dell’indennità di congedo parentale, elevata, grazie alla ‘Legge di Bilancio 2023’, dal 30 per cento al 80 per della retribuzione, relativamente al periodo di congedo di tre mesi non trasferibili e fruibili entro il sesto anno di vita del figlio, o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, per un solo mese tra entrambi i genitori. L’indennità maggiorata spetta in alternativa tra i due genitori a condizione che abbiano usufruito rispettivamente del congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Dall’istituto previdenziale precisano che il mese indennizzato all’80 per cento della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra di essi o da uno soltanto di essi. La fruizione alternata non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come il resto del congedo parentale. Entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dalla normativa - ossia dieci mesi, elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento -, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta così indennizzabile: un mese è indennizzato all’80 per cento della retribuzione, nel limite dei 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore. I due genitori possono eventualmente chiedere per lo stesso figlio un periodo di quindici giorni di congedo parentale, anche coincidente fra loro, esaurendo con tale ripartizione il periodo indennizzato all’80 per cento della retribuzione. In ogni caso, l’indennizzo maggiorato è riconosciuto a condizione che uno dei due genitori abbia fruito nel corso del 2023 di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio. Diversamente l’indennizzo è al 30% della retribuzione; otto mesi sono indennizzati al 30 per cento, a prescindere dalla situazione reddituale; i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il genitore richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dalla norma, cioè con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. In tal caso l’indennità risulta pari al 30 per cento della retribuzione. (Circolare del 16 maggio 2023 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)