Impugnativa per iscritto del licenziamento: possibile anche il ricorso a un telegramma inoltrato tramite dettatura telefonica
Procedura valida anche se effettuato materialmente da un soggetto diverso dal lavoratore e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore

L'impugnativa per iscritto del licenziamento può essere realizzata anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempre che l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno ricordato che il Codice Civile equipara il telegramma alla scrittura privata, a condizione che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, oppure che, in mancanza di sottoscrizione, l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente medesimo. Tale regola è applicabile estensivamente all'ipotesi del telegramma dettato per telefono all'operatore. In caso, poi, di contestazione da parte del destinatario e in mancanza di sottoscrizione dell’originale, il mittente del telegramma deve quindi dimostrare di aver consegnato direttamente il telegramma all’ufficio di partenza, oppure che l’affidamento dell’incarico di trasmettere il telegramma sia avvenuto a sua opera o su sua iniziativa. Questi i chiarimenti forniti dai giudici in merito alle contestazioni relative all’impugnativa di un licenziamento effettuata tramite telegramma dal legale del lavoratore.. (Ordinanza 7451 del 15 marzo 2023 della Corte di Cassazione)