Il tuo immobile è occupato abusivamente? Non paghi l’IMU
È quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 depositata il 18 aprile 2024 che rilevato un contrasto della normativa IMU con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e tutela della proprietà privata

La Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011 nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente e relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia penale.
La questione era stata sollevata dalla sezione tributaria della Cassazione che per prima ha ipotizzato un contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e tutela della proprietà privata. Secondo la Cassazione, infatti, per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia impossibile lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, verrebbe a mancare il presupposto dell'imposta, ossia l'effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.
Accogliendo i dubbi della Corte di legittimità, il Giudice delle Leggi ha riconosciuto che «nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l'accaduto in sede penale, difetti, in relazione all'immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché “si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza” (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020)».
La legge era peraltro già intervenuta in questo senso con l'art. 1, comma 81, legge n. 197/2022 che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha stabilito che «Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».
Di fatto, è come se la Corte Costituzionale avesse esteso la portata di tale norma (Corte Cost., sent., 18 aprile 2024, n. 60).