Il decreto penale di archiviazione non blocca il procedimento tributario

Nulla impedisce che uno stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario

Il decreto penale di archiviazione non blocca il procedimento tributario

Il decreto di archiviazione in ambito penale – decreto che presuppone la mancanza di un processo e che non dà luogo a preclusioni di alcun genere, compresa l’eventuale riapertura delle indagini, alla luce del ‘Codice di procedura penale’, nei confronti dello stesso soggetto – non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, posto che, non traducendosi in un’automatica esimente in sede tributaria, rappresenta un mero indizio, sottoposto al suo libero apprezzamento insieme a tutti gli altri elementi di prova prodotti dalle parti processuali. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno, nel caso specifico, ritenuto che il provvedimento penale favorevole al contribuente non potesse escludere, sul piano fiscale, la legittimità della pretesa impositiva – afferente delle operazioni oggettivamente inesistenti –, essendosi il giudice penale fondato su elementi – quali le dichiarazioni dell’indagato e documenti fiscali formalmente regolari – ritenuti poi non decisivi al fine di escludere la partecipazione del contribuente ad una frode fiscale. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici hanno anche chiarito che la decisione nel merito della causa, la cui trattazione sia stata fissata in luogo della trattazione della sospensione cautelare richiesta dal contribuente, non viola il diritto di difesa di quest’ultimo, non essendo ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito. (Sentenza del 2 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)

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