Gestione di spiaggia libera attrezzata viene affidata dal Comune ad un terzo: imposta di registro applicata in misura fissa
Decisiva la ‘lettura’ del contratto, che va qualificato, secondo i giudici, come concessione di servizi

Il contratto con cui il Comune affida ad un terzo la gestione di una spiaggia libera attrezzata deve essere qualificato, al di là della sua denominazione di contratto di appalto, come concessione di servizi nel momento in cui sussiste il rischio operativo a carico dell'aggiudicatario, il quale trae il proprio profitto direttamente nei pagamenti ai quali sono tenuti gli utenti dei servizi gestiti. Conseguentemente, se il rapporto è regolato tra le parti in forma privatistica, senza l'esercizio di alcun potere autoritativo in capo all'ente, potendo desumersi tale circostanza dall'analisi del relativo contratto, essendo tale rapporto soggetto ad IVA, l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa. I giudici precisano che il rapporto negoziale oggetto di disamina, da cui è scaturita poi la tassazione oggetto di contestazione, escludendosi a priori il relativo inquadramento nello schema della sub concessione, non può, in effetti, che qualificarsi come concessione di servizi, e non come appalto. Ciò anche perché il rapporto di concessione di pubblico servizi si distingue dal diverso schema contrattuale dell'appalto di servizi per l'assunzione da parte del concessionario del cosiddetto rischio operativo. Inoltre, mentre l'appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore, ed il compenso di quest'ultimo grava interamente sul primo, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione. In altri termini, l'appalto di servizi comporta un corrispettivo che, senza essere l'unico, è versato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre nella concessione di servizi il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo, e la concessionaria non è direttamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice, ma ha diritto di riscuotere le remunerazione presso terzi. (Sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia