Esenzione per la fondazione privata con qualifica di onlus
Se l'attività esercitata non è commerciale, spetta, allora, l'esenzione IMU alla fondazione privata, con qualifica di onlus
La Onlus deve però erogare prestazioni di assistenza e riabilitazione in regime di autorizzazione e accreditamento, senza gara di appalto o simile, da parte del sistema sanitario regionale, applicando tariffe da quest'ultimo determinate e calibrate in modo identico sia a favore degli enti pubblici che di quelli private. Inoltre, deve essere a titolo gratuito per la maggior parte degli ospiti, in quanto il costo è interamente coperto dalla Regione o dall’Azienda sanitaria locale, mentre, per altri ospiti, con la previsione di una compartecipazione, limitata rispetto alla ben superiore quota sociale pubblica, per il sostenimento della quale concorre, comunque, il contributo della società finanziaria pubblica regionale. I giudici ribadiscono che un'attività altruistica deve essere considerata svolta con modalità non commerciali allorché vi è la prova che l'attività sia svolta secondo modalità tali da escludere gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e da affermare presenti, invece, dall'altro, le finalità solidaristiche insite nella ratio della fattispecie di esenzione. In questo senso, la norma ha semplicemente esteso l'esenzione originaria, in quanto la combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo infine comporta che le attività svolte negli immobili siano di fatto sottratte - anche in base al reimpiego dei proventi - alla logica pura di realizzazione del profitto che è propria del mercato, e siano svolte, quindi, per rispondere a bisogni socialmente rilevanti non (sempre) suscettibili di essere soddisfatti dalle strutture pubbliche. (Sentenza del 6 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona)