Esenzione IMU per i fabbricati destinati alla vendita: irrilevante la mancata presentazione della denuncia
Inconferenti, secondo i giudici, le norme che condizionano esenzioni o benefici fiscali alla presentazione di specifiche istanze o denunce

Spetta l'esenzione IMU prevista per i fabbricati destinati alla vendita e classificati nel bilancio come rimanenze, esenzione subordinata al possesso - non contestato, nel caso specifico -, di specifici requisiti quali fabbricati di nuova costruzione, oppure oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, destinati alla vendita e non locati. I giudici precisano poi che l'esenzione non può essere negata, come preteso, invece, da un Comune, per la mancata presentazione della denuncia, atteso che sono inconferenti le norme che condizionano esenzioni o benefici fiscali alla presentazione di specifiche istanze o denunce. Fatte salve, però, aggiungono i giudici, eventuali sanzioni per l'omissione o il ritardo della dichiarazione. In questa ottica, però, la decadenza è da considerarsi sanzione impropria, e si deve applicare il principio del favor rei. Tale la posizione assunta dai giudici, chiamati a prendere in esame le osservazioni con cui una ‘sas’ ha impugnato un avviso di accertamento - per una cifra superiore a 400.000 euro - emesso nei suoi confronti da un Comune per per omesso versamento di IMU, relativa all'anno di imposta 2015 e riferita a trecentoventi unità immobiliari, edificate dalla stessa società e da questa presentate come fabbricati di nuova costruzione, esentati per legge dal pagamento dell'IMU, in quanto destinati alla vendita e classificati, trattandosi di beni merce non locati, nel bilancio di esercizio come rimanenze. (Sentenza del 22 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio)