Doppia contribuzione e tassazione: chiarimenti dalle Entrate

L’ Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 4 aprile 2024 n. 86, precisa il corretto regime di tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti previdenziali, in parte già dedotti in anni precedenti

Doppia contribuzione e tassazione: chiarimenti dalle Entrate

Il caso riguarda un commercialista che era iscritto sia alla cassa previdenziale dei commercialisti (CNPADC) che all'INPS. Dopo aver interrotto l'attività da commercialista, ha chiuso la sua Partita IVA e la sua posizione presso la CNPADC. In seguito, ha presentato le dimissioni dal lavoro dipendente per tornare a lavorare come commercialista, ottenendo una nuova Partita IVA e reinserendosi nella CNPADC, chiedendo poi di unire i periodi di contribuzione.

La CNPADC ha restituito all'interessato i contributi pagati per il periodo in cui era iscritto sia alla CNPADC che all'INPS, inclusi gli interessi al 4,50% annuo, poiché non erano necessari per il riunire i periodi di contribuzione.

L'interessato domanda ora alle Entrate se l'importo dei contributi restituiti, che non sono stati considerati come reddito da lavoro dipendente, debba essere tassato con l'IRPEF sostitutiva. Inoltre, se la differenza tra i contributi restituiti con gli interessi e quelli non inclusi nel reddito da lavoro dipendente debba essere tassata nell'anno di restituzione, cioè nel 2023.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'anno fiscale 2023 è stato introdotto un regime fiscale agevolato chiamato "flat tax incrementale" che sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali. L'Agenzia ha spiegato che per calcolare il reddito supplementare per il periodo 2020-2022 e confrontarlo con il reddito del 2023, si deve utilizzare il reddito dichiarato (senza considerare eventuali perdite passate) nel modello fiscale "Redditi persone fisiche". In pratica, per beneficiare del regime agevolato, si deve considerare il reddito derivante da attività imprenditoriale o di lavoro autonomo anziché il reddito complessivo.

In conclusione, le somme in questione, poiché non influenzano direttamente il reddito da lavoro autonomo ma il reddito complessivo, non sono soggette all'applicazione della "flat tax incrementale". Le somme corrispondenti ai contributi non precedentemente detratte e restituite nel 2023 non devono essere tassate e, non rientrando in una specifica categoria di reddito, non sono rilevanti ai fini fiscali.

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