Documenti non esibiti dal contribuente: essi non sono utilizzabili solo se la mancata esibizione non è dipesa dal contribuente
Il contribuente deve dichiarare, all'atto della produzione dei documenti in sede di giudizio, e deve provare che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile

La preclusione alla successiva utilizzazione in sede amministrativa e contenziosa dei documenti richiesti al contribuente e da questo non esibiti non si applica non solo nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato, all'atto della loro produzione in sede di giudizio, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile e della cui prova è onerato, ma anche nel caso in cui l'amministrazione abbia comunque avuto la disponibilità della documentazione richiesta prima dell'emissione dell'atto impositivo: Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno annotato, nel caso preso in esame, che l'ufficio aveva trasmesso tramite PEC alla società contribuente un invito a produrre documenti a giustificazione della compensazione di crediti per ricerca e sviluppo, ma la società non aveva riscontrato tale PEC per problemi informatici. Solo successivamente, a seguito della ricezione di un avviso di garanzia, la società, preso atto dell'avvenuto invio dell'invito, aveva trasmesso alla Procura ed alla Guardia di Finanza tutta la documentazione inerente la contestata compensazione dei crediti, documentazione che la Guardia di Finanza aveva a sua volta trasmesso all'ufficio, prima che quest'ultimo emettesse l'atto di recupero. E, peraltro, anche a seguito dell'emissione dell'atto di recupero, nell'ambito del procedimento di autotutela conseguitone, il contribuente aveva fornito tutta la documentazione in tale sede richiesta dall'Agenzia delle Entrate. (Sentenza del 9 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)