Dirigente rifiuta l’assunzione: deve pagare la penale all’azienda anche se il contratto prevede un periodo di prova

Irrilevante il fatto che il contratto preveda anche un periodo di prova durante il quale entrambe le parti possono recedere liberamente

Dirigente rifiuta l’assunzione: deve pagare la penale all’azienda anche se il contratto prevede un periodo di prova

Se il dirigente rifiuta l’assunzione già sancita dal contratto regolarmente firmato, allora è tenuto a pagare all’azienda la clausola penale, pari all’indennità sostitutiva del preavviso, inserita nel contratto e prevista per il caso di un sua mancata entrata effettiva in servizio in una precisa data. E la clausola penale non è opinabile neanche se, come nel caso preso in esame dai giudici, ci si trova di fronte ad un contratto di lavoro che comunque prevede un periodo di prova. Proprio per questo, i giudici hanno rigettato l’opposizione di un lavoratore contro il decreto ingiuntivo con cui egli era stato condannato a pagare all’azienda di cui sarebbe dovuto divenire un dirigente la clausola penale prevista dalla lettera di assunzione con data di decorrenza del rapporto differita. Per la cronaca, il lavoratore, a seguito di un ripensamento, si era rifiutato di prendere servizio, e ciò ha legittimato la richiesta dell’azienda di ottenere dal mancato dirigente il pagamento della penale inserita nel contratto. Su questo punto, poi, i giudici hanno anche chiarito che non rileva il fatto che il contratto prevedesse anche un periodo di prova - di sei mesi dalla presa di servizio - durante il quale entrambe le parti avrebbero potuto recedere liberamente. Ciò perché la clausola penale opera in fase preassuntiva, mentre la clausola di prova ha efficacia solamente in seguito all’inizio del rapporto di lavoro. (Sentenza del 21 marzo 2023 del Tribunale di Forlì)  

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