Dipendente rinuncia agli emolumenti arretrati: necessaria però la consapevolezza della scelta fatta

Impossibile ritenere valido un accordo fatto sottoscrivere al lavoratore in un tempo ridottissimo, pari ad appena cinque minuti, senza possibilità alcuna di leggerne e comprenderne il contenuto

Dipendente rinuncia agli emolumenti arretrati: necessaria però la consapevolezza della scelta fatta

Possibile mettere in discussione la validità della rinuncia, messa per iscritto, del lavoratore ad eventuali emolumenti arretrati. Decisivo, in questa ottica, il riferimento alla consapevolezza del lavoratore di rinunciare ad un proprio diritto. In sostanza, se manca tale consapevolezza, allora la rinuncia non ha alcun valore e su di essa non può fare affidamento l’azienda. Nel caso specifico preso in esame dai giudici un lavorate ha scelto di adire le vie legali per vedere condannare la società datrice di lavoro a pagargli oltre 48.000 euro a titolo di differenze retributive dovute in conseguenza del lavoro straordinario svolto e dell’inquadramento superiore spettante. A fondamento di tale istanza domanda, il lavoratore ha dedotto di essere stato costretto a firmare, nell’aprile del 2017, un foglio per farsi corrispondere arretrati pari ad appena 250 euro e di avere scoperto solo diverso tempo dopo, cioè solo nell’aprile del 2020, di aver, invece, sottoscritto una transazione con cui rinunciava ad ogni pretesa di eventuali differenze retributive non corrisposte. I giudici ribadiscono che la dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto quanto a lui spettante a titolo di retribuzioni ed emolumenti vari può assumere il valore di rinuncia solo se risulta accertato egli l’ha sottoscritta con la consapevolezza di stare rinunciando ai suoi diritti. Nella vicenda in esame, invece, è emerso che l’accordo conciliativo è stato fatto sottoscrivere al lavoratore in un tempo ridottissimo, pari ad appena cinque minuti, senza possibilità alcuna di leggerne e comprenderne il contenuto. (Sentenza dell’11 novembre 2022 del Tribunale di Milano)

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