Dichiarazione d’imposta: la fotocopia cartacea del contribuente è mera documentazione privata

L'unico documento che fa fede del contenuto della dichiarazione è quello in possesso dell'amministrazione finanziaria

Dichiarazione d’imposta: la fotocopia cartacea del contribuente è mera documentazione privata

La fotocopia cartacea della dichiarazione d'imposta, che il contribuente trattenga per propria memoria, resta, ai fini della prova, mera documentazione privata, priva del riscontro dell'ufficialità. L'unico documento che fa fede del contenuto della dichiarazione è, difatti, quello in possesso dell'amministrazione finanziaria. Di conseguenza, per provare il contenuto dell'anzidetta dichiarazione, il contribuente deve pertanto procurarsi presso l'Agenzia delle Entrate una copia autentica dell'originale a suo tempo presentato. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un mancato rimborso dell’IVA. Cruciale il riferimento alla compilazione del ‘Quadro RX4’ nella dichiarazione a suo tempo presentata dal contribuente all'Agenzia delle Entrate. A questo proposito, il contribuente ha prodotto in giudizio una fotocopia della dichiarazione del 2008 per il periodo di imposta 2007 da cui risulta, effettivamente, la compilazione del ‘Quadro RX4’, con l'indicazione di un credito IVA superiore ai 15.000 euro e con annessa richiesta di rimborso. Invece, l'Agenzia delle Entrate ha depositato in giudizio l'originale della suddetta dichiarazione e tale originale presenta il ‘Quadro RX4’ vuoto, senza l'indicazione di alcun credito di imposta e senza, ovviamente, la relativa richiesta di rimborso. (Sentenza del 9 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)  

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